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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.56 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.56 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.56 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Impugnazione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non hanno partecipato al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.

Il termine per l’impugnazione decorre, per tutte le persone indicate al primo comma, dalla notificazione della sentenza fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che hanno partecipato al giudizio.

Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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