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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.57 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.57 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.57 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite nella presente sezione.

Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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