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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.61 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.61 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.61 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Immissione nel possesso temporaneo dei beni”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.

Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.

Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l’immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell’articolo 50, quinto comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all’assente a norma dell’articolo 53 dello stesso codice. .

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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