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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 552 del Codice di procedura civile

Articolo 552 del Codice di procedura civile

L’articolo 552 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, provvede per l’assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l’assegnazione dei crediti a norma dell’articolo seguente.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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