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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 57 del Codice di procedura civile

Articolo 57 del Codice di procedura civile

L’articolo 57 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Attività del cancelliere”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.

Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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