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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 570 del Codice di procedura civile

Articolo 570 del Codice di procedura civile

L’articolo 570 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Avviso della vendita”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’articolo 490, pubblico avviso contenente l’indicazione degli estremi previsti nell’articolo 555, del valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l’avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.

L’avviso è redatto in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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