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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 616 del Codice di procedura civile

Articolo 616 del Codice di procedura civile

L’articolo 616 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
[Periodo soppresso];
Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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