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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 677 del Codice di procedura civile

Articolo 677 del Codice di procedura civile

L’articolo 677 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Esecuzione del sequestro giudiziario”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all’art. 608, primo comma.

L’art. 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.

Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode.

Al terzo si applica la disposizione dell’art. 211.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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