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Articolo 678 del Codice di procedura civile

L’articolo 678 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest’ultimo caso il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo è sospeso fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obblighi.

Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell’articolo precedente.

Si applica l’art. 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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