L'articolo 679 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.
Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.
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