Articolo 678 del Codice di procedura civile

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L'articolo 678 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi.

Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Si applica l'art. 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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