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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 679 del Codice di procedura civile

Articolo 679 del Codice di procedura civile

L’articolo 679 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

Per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’articolo 559.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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