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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 753 del Codice di procedura civile

Articolo 753 del Codice di procedura civile

L’articolo 753 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Persone che possono chiedere l’apposizione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Possono chiedere l’apposizione dei sigilli:
1) l’esecutore testamentario;
2) coloro che possono avere diritto alla successione;
3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;
4) i creditori.

L’istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale

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