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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 77 del Codice di procedura civile

Articolo 77 del Codice di procedura civile

L’articolo 77 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Rappresentanza del procuratore e dell’institore”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all’institore.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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