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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 786 del Codice di procedura civile

Articolo 786 del Codice di procedura civile

L’articolo 786 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Direzione delle operazioni”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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