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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 787 del Codice di procedura civile

Articolo 787 del Codice di procedura civile

L’articolo 787 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Direzione delle operazioni”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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