Articolo 786 del Codice di procedura civile

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L'articolo 786 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Direzione delle operazioni"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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