L'articolo 785 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Pronuncia sulla domanda di divisione"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.
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