L'articolo 787 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Direzione delle operazioni"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.
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