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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 818 bis del Codice di procedura civile

Articolo 818 bis del Codice di procedura civile

L’articolo 818 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Reclamo”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Contro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare è ammesso reclamo a norma dell’articolo 669-terdecies davanti alla corte di appello, nel cui distretto è la sede dell’arbitrato, per i motivi di cui all’articolo 829, primo comma, in quanto compatibili, e per contrarietà all’ordine pubblico.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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