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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 827 del Codice di procedura civile

Articolo 827 del Codice di procedura civile

L’articolo 827 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Mezzi di impugnazione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il lodo è soggetto all’impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.

I mezzi d’impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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