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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 828 del Codice di procedura civile

Articolo 828 del Codice di procedura civile

L’articolo 828 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Impugnazione per nullità”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato.

L’impugnazione non è più proponibile decorsi sei mesi dalla data dell’ultima sottoscrizione.

L’istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l’impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell’atto di correzione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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