L'articolo 827 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Mezzi di impugnazione"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.
I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.
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