Articolo 827 del Codice di procedura civile

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L'articolo 827 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Mezzi di impugnazione"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.

I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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