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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 840 del Codice di procedura civile

Articolo 840 del Codice di procedura civile

L’articolo 840 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Opposizione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Contro il decreto che accorda o nega l’efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l’efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l’accorda.

In seguito all’opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. Il consigliere istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l’efficacia esecutiva o l’esecuzione del lodo. La corte d’appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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