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Articolo 95 del Codice della strada

L’articolo 95 del Codice della Strada è rubricato “Duplicato della carta di circolazione“.

Ecco il testo: 

1. Comma soppresso; 

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. Comma abrogato;

3. Comma abrogato;

4. Comma abrogato;

5. Comma abrogato;

6. Comma soppresso;

7. Chiunque circola senza avere con sé l’estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice della Strada, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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