L'articolo 94 del Codice della Strada è rubricato "Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario".
Ecco il testo:
1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data di autenticazione dell'atto, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione con le annotazioni dei mutamenti intervenuti. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione entro tre giorni.
2. In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 727 a € 3.629.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento dei dati o il rinnovo della carta di circolazione entro i termini stabiliti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 363 a € 1.813.
4-bis. Gli atti che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario, devono essere dichiarati dall'avente causa entro trenta giorni per l'annotazione sulla carta di circolazione e nell'archivio nazionale dei veicoli. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.
4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi dell'articolo 93-bis. Tale elenco è pubblico e disponibile per le finalità di legge.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione, in ipotesi di cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante l'inesistenza del presupposto giuridico.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva.
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