Articolo 94 bis del Codice della strada

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L'articolo 94 bis del Codice della Strada è rubricato "Divieto di intestazione fittizia dei veicoli".

Ecco il testo: 
1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93 e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170. La sanzione si applicano anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti in violazione del divieto è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio nazionale dei veicoli. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che richiedano una verifica per l'elevato numero di veicoli coinvolti.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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