Articolo 93 bis del Codice della strada

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L'articolo 93-bis del Codice della Strada è rubricato "Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia".

Ecco il testo: 
1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo dei veicoli immatricolati in uno Stato estero, condotti in Italia da soggetto residente non coincidente con l'intestatario, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità supera i trenta giorni nell'anno solare, il titolo e la durata devono essere registrati in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. In mancanza di idoneo documento o registrazione, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano altresì ai lavoratori frontalieri che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati, con obbligo di registrazione entro sessanta giorni. I veicoli possono essere condotti anche dai familiari conviventi residenti in Italia.

4. Le targhe devono essere chiaramente leggibili. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai residenti a Campione d'Italia, al personale civile e militare in servizio all'estero, ai loro familiari conviventi o qualora il proprietario residente all'estero sia presente a bordo.

6. Le disposizioni del comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che guidano veicoli immatricolati a San Marino in disponibilità di imprese sammarinesi con cui hanno rapporti di lavoro.

7. Il proprietario che consente la circolazione in violazione dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima l'immatricolazione o registrazione entro trenta giorni, pena la confisca del veicolo.

8. Chiunque viola il comma 2, primo periodo (mancanza documento a bordo), è soggetto alla sanzione da euro 250 a euro 1.000 con fermo amministrativo del veicolo fino all'esibizione del documento o per sessanta giorni.

9. Chiunque circola senza aver effettuato la registrazione prevista al comma 2, secondo periodo, è soggetto alla sanzione da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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