Passa ai contenuti principali

Articolo 25 del Codice della Strada

L'articolo 25 della Codice della Strada, viene rubiticato con il nome di "Attraversamenti ed uso della sede stradale".


Ecco il testo: 
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.

2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26.

3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.

4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.

5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366.

6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.

7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice della Strada, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Commenti

I post piú popolari

Chi sono gli Ermellini

Chi sono gli " Ermellini "? Spesso se sfogliate riviste specialistiche giuridiche vi sarete imbattuti in termini specifici e tecnici che vengono utilizzati solo in contesti e per materie predeterminate. Questi termini fanno parte del linguaggio specialistico, un esempio é proprio questo. Nel linguaggio giuridico si fa riferimento a questo termine per indicare i giudici della Corte Suprema di Cassazione, l'ultimo organo di giudizio di merito nell'ordinamento italiano.  Tale nomenclatura deriva dal loro particolare abbigliamento, utilizzato per le cerimonie piú formali, come ad esempio l'inaugurazione dell'anno giudiziario o alcune assemblee.  L'abbigliamento caratteristico é rappresentato da una lunga toga di colore rosso con i bordi traforati con pelliccia di ermellino . E proprio da questo deriva l'appellativo di Ermellini.

Articolo 587 del Codice Civile

L' articolo 587 del  Codice Civile é rubricato “ Testamento ”. Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 587 del Codice Civile italiano:  Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale. Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all'area dedicata qui ,  oppure cerca dalla barra di ricerca.

Articolo 16 del Codice Civile

L' articolo 16 del  Codice Civile é rubricato “ Atto costitutivo e statuto. Modificazioni ”. Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 16 del Codice Civile italiano:  L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. COMMA ABROGATO - Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art...