L'articolo 21 del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Pena di morte”.
Riporto qui sotto il testo dell'articolo 21 del Codice Penale italiano:
[La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia. L'esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti.] - abrogato da articolo 1, decreto legislativo 10 agosto 1944, numero 224
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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