L'articolo 21 ter della Legge 241 del 7 agosto 1990, aggiornata al 2017, viene rubricato con il nome di " Esecutorietà".
Ecco il testo:
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Ecco il testo:
Art. 21 ter Esecutorietà
1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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