Articolo 32 bis del Codice Penale

0
L'articolo 32 bis del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese”.


Riporto qui sotto il testo dell'articolo 32 bis del Codice Penale italiano: 
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Penale, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)