L'articolo 32 bis del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese”.
Riporto qui sotto il testo dell'articolo 32 bis del Codice Penale italiano:
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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