L'articolo 37 del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Pene accessorie temporanee: durata”.
Riporto qui sotto il testo dell'articolo 37 del Codice Penale italiano:
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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