L'articolo 1978 del Codice Civile é rubricato “Forma” .
Riporto qui sotto il testo dell'articolo 1978 del Codice Civile italiano:
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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