L'articolo 1984 del Codice Civile é rubricato “Liberazione del debitore” .
Riporto qui sotto il testo dell'articolo 1984 del Codice Civile italiano:
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno.
Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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