L'articolo 2645 del del Codice Civile é rubricato “Atti soggetti a trascrizione” .
Riporto qui sotto il testo dell'articolo 2645 del Codice Civile italiano:
Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non e' richiesta o e' richiesta a effetti diversi.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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