L'articolo 10 del Codice Civile é rubricato “Abuso dell’immagine altrui” .
Riporto qui sotto il testo dell'articolo 10 del Codice Civile italiano:
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorita giudiziaria su richiesta dell'interessato, puo disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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