Art. 337 bis del Codice Civile

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L'articolo 337 bis del Codice Civile riguarda l’“Ambito di applicazione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 337-bis del Codice Civile italiano:
In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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