Articolo 108 della Costituzione Italiana

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L'articolo 108 della Costituzione

Ecco il testo: 
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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