L'articolo 108 della Costituzione.
Ecco il testo:
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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