Articolo 120 del Codice Civile

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L'articolo 120 del Codice Civile è rubricato “Incapacità di intendere o di volere”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 120 del Codice Civile italiano: 
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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