Articolo 125 della Costituzione Italiana

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L'articolo 125 della Costituzione

Ecco il testo: 
[Comma abrogato con l’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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