L'articolo 129 del Codice Civile è rubricato “Diritti dei coniugi in buona fede”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 129 del Codice Civile italiano:
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a