Articolo 129 del Codice Civile

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L'articolo 129 del Codice Civile è rubricato “Diritti dei coniugi in buona fede”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 129 del Codice Civile italiano: 
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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