Articolo 130 del Codice Civile

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L'articolo 130 del Codice Civile è rubricato “Atto di celebrazione del matrimonio”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 130 del Codice Civile italiano: 
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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