L'articolo 130 del Codice Civile è rubricato “Atto di celebrazione del matrimonio”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 130 del Codice Civile italiano:
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.