Articolo 137 della Costituzione Italiana

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L'articolo 137 della Costituzione

Ecco il testo: 
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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