Articolo 145 del Codice Civile

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L'articolo 145 del Codice Civile è rubricato “Intervento del giudice”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 145 del Codice Civile italiano - testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: 
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.
In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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