Articolo 151 del Codice Civile

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L'articolo 151 del Codice Civile è rubricato “Separazione giudiziale”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 151 del Codice Civile italiano: 
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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