Articolo 160 del Codice Civile

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L'articolo 160 del Codice Civile è rubricato “Diritti inderogabili”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 160 del Codice Civile italiano: 
Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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