Articolo 164 del Codice Civile

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L'articolo 164 del Codice Civile è rubricato “Simulazione delle convenzioni matrimoniali”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 164 del Codice Civile italiano: 
È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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