L'articolo 168 del Codice Civile è rubricato “Impiego ed amministrazione del fondo”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 168 del Codice Civile italiano:
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.
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