L'articolo 178 del Codice Civile è rubricato "Beni destinati all'esercizio di impresa"
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 178 del Codice Civile italiano:
I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
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